Una specie di autopsia del DdL Zan

Il Disegno di Legge in tema di discriminazione e violenza che più o meno tutti conosciamo, bocciato al Senato prima ancora di essere esaminato nel dettaglio, rischia di sprofondare nel dimenticatoio dove finiscono le vicende da cui non impariamo nulla. Ho scritto invano, qualche tempo fa, un modesto appello perché la legge si approvasse, pur con qualche modifica; ora voglio tornarci su ancora un attimo, in vista di scenari migliori per il futuro.

       Il DdL, a detta di molti, è stato ucciso in modo premeditato da più soggetti, alcuni dei quali sono anche rei confessi. Le accuse che sono fioccate rischiano però di far passare in secondo piano una domanda preliminare, da cui abbiamo molto da imparare: «Di cosa è morta esattamente la vittima?». Chiedendo scusa per la metafora un po’ macabra, mi propongo come medico legale del caso, anche se non sono né medico né legale: parto dalla mia esperienza nel campo della filosofia analitica, che mi ha insegnato a cercare sempre la massima chiarezza nelle definizioni dei termini. 

       Mi limiterò ad analizzare l’Articolo 1 (“Definizioni), perché è quello che ha suscitato la maggior parte delle discussioni che hanno portato all’affossamento dell’intera proposta. Con l’aggiunta dei corsivi, miei, l’articolo fa più o meno così:

1. Ai fini della presente legge:

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; 

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; 

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Andiamo punto per punto, per vedere se salta fuori qualcosa da cui si evinca che la vittima, se non è morta proprio di cause naturali, era comunque un soggetto particolarmente vulnerabile.

       Tanto per cominciare, manca del tutto un punto e) dove si definisca cos’è la disabilità – che pure è trattata nella proposta di legge e compare anche nel titolo. Su questo non c’è tanto da stupirsi: per quanto la nozione di disabilità sia stata ridefinita via via nel tempo a seguito di discussioni a livello scientifico, queste discussioni non hanno determinato alcuna controversia politica nell’ambito di questa proposta di legge. Evidentemente – segniamoci questo punto per dopo – non è strettamente necessario definire proprio tutto; anzi, per la verità, non accade spesso che in un disegno di legge si parta dalle definizioni. Le definizioni sono state a un certo punto introdotte in questa proposta di legge perché, su alcuni punti, l’accordo a livello scientifico non è così pacifico da non richiedere almeno un richiamino. Ma è normale affidare alla politica il compito di mettere punto su controversie di carattere scientifico-accademico che hanno ancora – come è giusto che sia – una certa fluidità? Su questa domanda, già emersa nel dibattito, torneremo alla fine.

       Al punto a) si parla di sesso, ma non è il caso di eccitarsi troppo, perché non si dice gran che: manca una vera e propria definizione. Comunque non fa niente, perché non c’è alcun bisogno di spiegare alla gente cos’è il sesso: alla fine l’abbiamo capito un po’ tutti in cosa consiste la differenza tra i maschietti e le femminucce. Nel testo si dice solo che il sesso è biologico o anagrafico: un’affermazione che serve semplicemente a caratterizzare la nozione di sesso in contrapposizione a quella di genere, di cui si parla dopo. È come dire che le vespe sono di color giallo limone, per dire dopo che le api sono di color giallo ocra: più che una definizione, è un chiarimento sulle differenze fra i due elementi da confrontare. Nel nostro caso, i legislatori cercano di chiarire la differenza tra sesso e genere in quanto ritengono che entrambe le nozioni siano necessarie per gli scopi del disegno di legge; ma questa necessità non mi pare evidente, come cercherò di mostrare in seguito.

       Il punto c), relativo all’orientamento sessuale, mi pare pacifico: siamo di fronte a una definizione chiara, utile anche per chi non avesse capito di cosa stiamo parlando. Mi pare perfettamente accettabile anche per coloro che provano disagio di fronte all’omosessualità e la bisessualità: ci si limita a dire, senza dare alcun giudizio, che le persone possono orientarsi verso un sesso e che alcuni si orientano in un modo, altri in un altro. Sono semplici dati di fatto, su cui non c’è mal di pancia che tenga. (Per fare un paragone: se proviamo a definire cos’è la musica jazz, quelli a cui il jazz non piace non hanno diritto a rigettare la nostra definizione in base alle loro preferenze personali, a meno che la nostra definizione non contenga elementi valutativi.)

       Anche il punto d), relativo all’identità di genere, nella sostanza non mi pare sollevare problemi significativi: c’è un mare di persone (circa mezzo milione in Italia, secondo una stima recente) che percepiscono o manifestano la loro vita senza allinearsi al sesso biologico, determinato nella maggior parte dei casi alla nascita. Altrettanto oggettivo è che queste scelte di vita sono messe in atto «indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione». Detto altrimenti: per sapere come una certa persona si pone rispetto al fatto di essere nata con questa o quella dotazione sessuale, non c’è bisogno di dare una sbirciatina da nessuna parte (se poi dobbiamo stabilire cosa va scritto sulla carta d’identità, questo è un altro discorso, che il DdL Zan non ha mai toccato). Però dobbiamo essere chiari: cosa vuol dire «identificazione (…) in relazione al genere»? Se vuol dire che ci identifichiamo (o no) in un determinato genere, indipendentemente dal fatto che corrisponda al nostro sesso biologico, allora tanto varrebbe dire che ci identifichiamo (o no) in un determinato sesso, indipendentemente dalla sua corrispondenza al sesso con il quale siamo venuti al mondo. Per rendere tutto più semplice, potremmo parlare di “identità sessuale”; oppure, in alternativa, potremmo usare il termine “identità-di-genere” come un tutt’uno, senza impegnarci a fornire preventivamente una definizione di genere. Sì, lo so che sesso e genere non sono la stessa cosa: sto solo cercando di sostenere che la nozione di genere è inutile per gli scopi originari del DdL.

       Veniamo allora al punto b), che mi pare il cuore della questione. Cosa s’intende esattamente per “discriminazione o violenza per motivi fondati sul genere?”. Sono innumerevoli le discriminazioni e le violenze nei confronti delle donne, degli omosessuali etc., dovute in buona parte alle «aspettative sociali», ai pregiudizi sui ruoli e agli stereotipi di genere; eppure la nozione di genere, utile a descrivere il contesto in cui questi fenomeni avvengono, non sembra strettamente necessaria per inquadrare una tipologia specifica di persona che subisca violenza o discriminazione. Se una donna è insultata perché si ritiene che in quanto donna non sappia guidare, possiamo dire che (a causa di stereotipi di genere) quella donna è offesa in quanto donna, ovvero per il suo sesso di nascita; se un uomo è preso in giro per il fatto di avere una voce stridula, o per il fatto di amare il colore rosa, «le aspettative sociali connesse al sesso» possono travolgerlo in una dolorosa scia di discriminazione e violenza, ma alla base di questo c’è sempre il sesso biologico. Insomma, certamente la nozione di genere c’entra con tutto questo, ma non mi pare evidente che parliamo di «discriminazione in base al genere» nello stesso modo in cui parliamo di discriminazione in base al sesso, all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

       Obiezione 1. Un caso genuino di discriminazione in base al genere si potrebbe trovare in una storia come la seguente. Immaginiamo un ragazzo nato come Mario, che a un certo punto decida di vivere come una donna e si faccia chiamare Mary; Mario-Mary un bel giorno gioca a calcio, ma a bordo campo c’è Antonio, che credendo che Mary sia una donna, l’apostrofa con delle oscenità, motivato dalla convinzione che il calcio non sia uno sport per donne. È difficile considerare questo come un caso di violenza verbale basata sul sesso, perché Antonio fa riferimento agli stereotipi riguardanti un sesso biologico opposto a quello di Mario-Mary.

       Replica 1. Interessante… sembra uno di quei casi limite che vengono discussi nei convegni di filosofia analitica, quando si vuole mettere alla prova fino in fondo la consistenza di una teoria. Ma davvero c’è bisogno di disciplinare per legge questo genere di casistica? Non possiamo lasciarla al lavoro interpretativo dei giudici? Un modo per cavarsela da soli lo troveranno… dopo tutto sono pagati anche per questo.

       Obiezione 2. Gli esempi qui discussi sono tutti casi di discriminazione basata su una «manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso», cioè su ciò che costituisce la definizione di “genere” nell’art. 1. Quindi, in questo senso, possiamo parlare a buon diritto di violenze e discriminazioni basate sul genere.

Replica 2. È vero, ma dobbiamo chiederci se l’impianto di questa proposta può valere anche senza il riferimento esplicito al genere. È utile che ce lo chiediamo perché – piaccia o no – la distinzione fra sesso e genere fa venire l’orticaria a molte persone, soprattutto in Parlamento. Se c’è il rischio concreto che su questa questione possa naufragare il progetto di legge – come è puntualmente accaduto – allora c’è da pensarci due volte. È come andare a fare un pic-nic nella tana di un orso: nessuno può toglierci il diritto di farlo; ma se evitiamo, magari è meglio per tutti. Se proprio riteniamo che le “manifestazioni esteriori di una persona” siano il punto essenziale, allora potremmo parlare più in generale di aspetto, ovvero qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse alla condizione in cui la persona si trova. Ci mettiamo dentro, accanto agli uomini etichettati come omosessuali perché bevono il caffè macchiato, anche quelli che si sentono chiamare spilungone, tappo o cicciobomba, per non parlare delle donne a cui viene riservato un trattamento anche peggiore. Questo a qualcuno sembra assurdo, ma è anche molto semplice: può essere un modo efficace per proteggere delle categorie a rischio senza finire nelle sabbie mobili delle contrapposizioni ideologiche.

       La mia impressione è che la distinzione tra sesso e genere, inizialmente introdotta in questa proposta di legge per cercare di fare chiarezza, sia stata difesa a oltranza per motivi estrinseci: una legge di prevenzione della violenza e della discriminazione è diventata l’occasione per sancire che anche gli studi sul genere hanno un valore scientifico rispettabile, al pari del lavoro svolto in campo biomedico. Tentando di stabilire per legge che ognuno di noi ha un sesso ma anche un genere, si è chiamato in causa niente meno che il Parlamento per segnare un punto all’interno dell’annosa controversia teorica sui metodi e delle scienze umane. Tutto questo avrà fatto gongolare per un po’ coloro che sulla sessualità sostengono tesi radicali, tutt’altro che unanimemente condivise dalla comunità accademica. In ogni caso abbiamo tutti davanti agli occhi l’eccellente risultato politico ottenuto grazie a questa forzatura. Magari teniamolo in mente per la prossima volta.

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